IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23  dicembre  1998,  n.  448,
secondo il quale «gli stipendi, l'indennita' integrativa  speciale  e
gli assegni fissi  e  continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori
universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e  gradi
di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari,
dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente
della carriera prefettizia,  nonche'  del  personale  della  carriera
diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente  in  ragione  degli
incrementi   medi,   calcolati   dall'ISTAT,   conseguiti   nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici  dipendenti  contrattualizzati
sulle  voci  retributive,  ivi  compresa   l'indennita'   integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per  l'elaborazione  degli
indici delle retribuzioni contrattuali.»; 
  Visto l'art. 23, comma 1, lettera g)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 20 febbraio 2001, n.  114,  con  riferimento  ai
funzionari appartenenti alla carriera diplomatica; 
  Visto l'art. 26, comma 1, lettera g), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 23 maggio  2001,  n.  316,  con  riferimento  ai
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia; 
  Visto l'art. 24, comma 1-bis, della citata legge 23 dicembre  1998,
n. 448, inserito dall'art. 10, comma 4, del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 94, secondo cui a decorrere dal 1°  gennaio  2018  il
meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del  medesimo
art. 24 si applica anche ai maggiori e  tenenti  colonnelli  e  gradi
corrispondenti delle Forze  armate  ed  al  personale  con  qualifica
corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari; 
  Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n.
448, secondo il quale  la  percentuale  dell'adeguamento  annuale  e'
determinata «con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica.»; 
  Visti i commi da 1 a 5 dell'art. 46,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, che hanno previsto per i dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale  per
la  disciplina,  con  appositi  accordi  negoziali,  degli   istituti
normativi e del trattamento  accessorio,  da  finanziare  nei  limiti
della quota parte delle  risorse  destinate  alla  rivalutazione  del
trattamento accessorio del medesimo personale  ai  sensi  del  citato
art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998; 
  Visto  il  comma  6  del  medesimo  art.  46  che  ha  previsto  la
possibilita' di estendere la predetta disciplina anche  ai  dirigenti
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle  Forze  armate
nei  limiti  della  quota  parte   delle   risorse   destinate   alla
rivalutazione del relativo trattamento accessorio ai sensi del citato
art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998; 
  Visto l'art. 19, del decreto legislativo 5 ottobre  2018,  n.  126,
che, modificando i citati commi  5  e  6  dell'art.  46  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto, per  gli  anni  2018,
2019  e  2020,  la  disapplicazione  dei   predetti   meccanismi   di
finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello  stesso
art. 46 e degli eventuali provvedimenti di  estensione  ai  dirigenti
delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare; 
  Tenuto conto, conseguentemente, che  la  rivalutazione  delle  voci
stipendiali e  del  trattamento  accessorio  avente  natura  fissa  e
continuativa, resta disciplinata per gli anni 2018, 2019  e  2020  ai
sensi dell'art. 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  250  del  24
ottobre 2019, concernente l'adeguamento dei trattamenti economici del
personale interessato ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 1  bis,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal  2018,  nella  misura
dello 0,11 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura
del 2,28 per cento; 
  Vista la nota in data 31 marzo 2020, n. 0697134/20,  con  la  quale
l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato  che  la  variazione
complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite  dei  pubblici
dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i  dirigenti  non
contrattualizzati, tra il 2018 e il 2019 e' risultata  del  1,71  per
cento; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
settembre 2019 con cui al Ministro senza  portafoglio,  on.  dott.ssa
Fabiana  Dadone,  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica
amministrazione. 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre  2019,  recante  «Delega  di  funzioni  al  Ministro  senza
portafoglio, on. dott.ssa Fabiana Dadone», con cui al Ministro  senza
portafoglio, on. dott.ssa  Fabiana  Dadone,  e'  stata  conferita  la
delega per la pubblica amministrazione. 
  Su proposta del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2020,  le  misure  degli  stipendi,
dell'indennita'  integrativa  speciale  e  degli  assegni   fissi   e
continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  degli
ufficiali superiori e degli  ufficiali  generali  e  ammiragli  delle
Forze armate e del personale con gradi  e  qualifiche  corrispondenti
dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla  data  del  1°
gennaio 2019, sono incrementate in misura pari all'1,71 per cento. 
  2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89.